Gli studi di settore 2007 relativi ai redditi 2006 contengono alcune novità di grande rilievo.
Sul primo punto non nutro
perplessità e mi pare chiaro ed anche estremamente giusto: non così,
invece, per il punto 2.
Provo a spiegarmi con un esempio.
Un odontoiatra, in corso d'anno (mettiamo a fine giugno) cede il proprio pacchetto
pazienti ad un centro dentale, da Lui stesso costituito con altri soci come
Srl, e mantiene aperta la propria partita Iva solo per le prestazioni professionali
e per la direzione sanitaria (nonché per altre ed eventuali prestazioni
esterne vedi relatore a convegni).
Chi di questi due soggetti dovrà dichiarare gli studi di settore?
Lo dicono le istruzioni sopra citate al punto 2: sarà il Centro Dentale
a presentare gli studi per i sei mesi che è stato in attività
(luglio-dicembre).
Mi auguro che sia stato previsto (sono comparse le nuove caselle che chiedono
di segnalare i mesi di attività) un correttore in diminuzione dei normali
coefficienti moltiplicatori.
Tuttavia nell'esempio preso a campione ciò che più mi preoccupa
è la posizione dell'odontoiatra.
E' tassativo che debba presentare gli studi di settore in quanto continua l'attività
85130 "servizi degli studi odontoiatrici" anche se ha svolto per sei
mesi attività di odontoiatra con propria struttura organizzata e gli
altri sei mesi in qualità di libero professionista presso terzi e senza
una propria struttura.
E' presumibile che a capo di questo soggetto si producano effetti di non coerenza
con l'elaborazione degli studi di settore in quanto pur avendo lavorato tutti
i 12 mesi presenterà sostanziose spese per i primi sei mesi e solo incassi
per i rimanenti.
Secondo la mia opinione tale soggetto, pur essendo tenuto a presentare gli Studi
non dovrebbe essere soggetto ai ricavi presunti.
Non esiste purtroppo la possibilità di chiarire negli Studi settore,
con note a parte, questa situazione anomala e si dovrà inevitabilmente
attendere di essere chiamati per fornire chiarimenti.
Qualora si verificasse il caso di incongruità e/o incoerenza (più
probabilmente quest'ultima) varrà la pena di valutare se accettare o
meno i maggiori ricavi proposti da Gerico.
Ricordiamoci che non accettando i maggiori ricavi riceverete (entro circa un
anno e mezzo) un "avviso bonario" con la segnalazione della cifra
che dalle risultanze di Gerico l'Amministrazione si aspettava da voi (gravata
di interessi e sanzioni) come accettazione dei maggiori ricavi elaborati dal
software degli Studi.
Contestualmente dovreste essere invitati (fino ad oggi è sempre stato
così ma le cose sono in continuo movimento e non consentono certezze
di sorta) ad un incontro per un contraddittorio con un funzionario dell'Agenzia
delle Entrate per spiegare le motivazioni del vostro scostamento.
A questo incontro potrete presentarvi da soli, col vostro consulente di fiducia
o delegare quest'ultimo a rappresentarvi.
La mia esperienza di siffatti incontri mi induce a ritenere che se si presenta
ai Funzionari una chiara esposizione degli accadimenti si possono ottenere sostanziosi
abbattimenti sulle pretese originarie del Fisco.
Ma
siccome ogni caso è un caso a sè stante, in caso di
non congruità/incoerenza prima di decidere l'accettazione o meno dei
valori risultanti da Gerico fatevi consigliare dal vostro fiscalista di fiducia.
In alcuni casi potrebbe valere la pena di accettare, da subito, i maggiori ricavi
richiesti.
Sicuramente la novità
più eclatante è costituita dall'introduzione, negli Studi di Settore,
degli indicatori di normalità economica e degli Indicatori di coerenza.
Questi nuovi strumenti sono stati introdotti dalla Finanziaria 2007 ai commi
13, 14 e 19 e presentano significative differenze tra loro.
Possiamo così differenziarli:
Indicatori di coerenza - comma 13
Questi indicatori
hanno la funzione di evidenziare le differenze "rispetto a comportamenti
considerati normali per il relativo settore economico" e segnalano le incoerenze
relative a fattori come la resa oraria per addetto e altro di simile.
Producono effetti di crescita direttamente nel calcolo della congruità
che, in caso di incoerenza, lievita notevolmente.
Indicatori di normalità economica - comma 19
Sono utilizzati nei confronti
dei contribuenti esclusi dagli Studi di settore (o soggetti ai vecchi parametri)
per individuare ricavi o compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare.
I soggetti ai quali sono rivolti dovranno compilare il modello "Indicatori
di normalità economica" allegato all'UNICO 2007 (relativo ai redditi
2006) ed indicare i dati richiesti.
Da questi indicatori non deriva alcun adeguamento in quanto i dati raccolti
da questo strumento saranno utilizzati dall'Amministrazione per elaborare nuovi
indicatori economici da utilizzare per le dichiarazioni dei prossimi anni.
Indicatori di normalità - comma 14
Hanno il compito di individuare
ricavi e/o compensi "attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche
e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta."
I criteri di elaborazione per questi indicatori sono fissati nelle note metodologiche
contenute negli allegati 1 e 2 del Decreto 20 marzo 2007
Con questo strumento Gerico
procede alla doppia analisi relativa alla congruità e alla normalità
economica.
Lo scopo prevalente di questi indicatori non è tanto quello di fornire
uno strumento per la futura selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo,
quanto quella di incidere, subito e direttamente, sul valore della congruità.
Risulta evidente, dalle prime elaborazioni, che questi indicatori, insieme a
quelli di coerenza, determinano nuovi livelli di compensi minimi e compensi
puntuali (questi ultimi sono quelli ai quali ci si deve adeguare se non si vuole
ricevere, in futuro, un avviso bonario) decisamente più alti rispetto
a quelli dell'anno precedente.
Molti miei clienti che risultavano congrui in passato non lo sono con questi
nuovi strumenti.
Gli indicatori che interagiscono
ai fini delle valutazioni sono diversi per imprese e professionisti.
Imprese
Professionisti
E' previsto che Gerico mostri/visualizzi,
in caso di non coerenza, il maggior compenso attribuibile a ciascun indicatore
di normalità economica.
Se il contribuente risulta congruo la procedura mostrerà solo la dicitura
congruo senza fornire altri dati.
Il Decreto 20 marzo 2007
(G.U. n° 76 del 31/3/07) ha individuato, tra gli altri, i valori soglia
degli indicatori.
La data del decreto 2007 è ininfluente ai fini della decorrenza in quanto
all'art. 5 si precisa l'ambito applicativo e la decorrenza di validità
della norma:
"Le disposizioni dell'Art. 4 (ove vengono chiariti gli scopi del loro utilizzo)
del presente decreto si applicano con effetto dal periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2006
"
Da sottolineare che questi
indicatori elaborati dall'Agenzia delle Entrate sono stati costruiti senza il
dovuto confronto con la Commissione centrale degli esperti.
Quindi, si presume, senza alcun apporto da parte delle associazioni di categoria
che vi rappresentano.
Tutto ciò in funzione di una espressa "deroga" inserita nella
Finanziaria 2007.
E' previsto, per il 16 maggio, un incontro tra Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e l'Amministrazione per presentare le più significative distorsioni che le sedi territoriali di queste associazioni stanno raccogliendo. Ne dava notizia Il sole 24ore di venerdì 11 maggio.
Mi auguro che si muovano, anche le associazioni dei professionisti di tutte le discipline.