Il ritorno prepotente del redditometro
di Carla Frigieri Franzelli - titolare LMC Grans
asso - MILANO

Aggiornati i coefficienti per gli anni 2006 e 2007(provvedimento 14/2/ 2007 G.U. n° 51 del 2/3/2007) del "Redditometro", quello strumento che dopo avere fatto tremare i polsi a tutti i contribuenti italiani qualche anno fa, pareva scomparso.
Con le tre ultime Finanziarie è tornato alla ribalta e pare davvero deciso il suo massiccio utilizzo in quanto ritenuto lo strumento più affinato per conoscere la reale capacità contributiva di un soggetto se messo in relazione agli elementi di spesa che gli derivano dal possesso di determinati beni o di determinati servizi goduti.
I prodromi di questa operazione di "riscoperta" di questo strumento, ideato come mezzo di contrasto all'evasione, si erano visti con la Finanziaria 2005 (L. 331 del 30/12/2004) e nel corso dell'anno 2005 con una tempesta di provvedimenti, succedutisi con rapida continuità, per l'aggiornamento dei coefficienti dal 2000 al 2005, che ci hanno confermata la sensazione che si volesse fare "sul serio".

Vecchissima la nascita di questo mezzo (DPR 600/73) che però fu reso operativo solo attraverso la pubblicazione delle tabelle e dei coefficienti con i DM 10/9/92 e DM 19/11/92.

L'utilizzo molto parsimonioso del Redditometro, dal 1992 ad oggi, da parte dell'Amministrazione è sicuramente imputabile al suo carattere fortemente presuntivo che lo rendeva tra i più idonei ad essere contestato e di possibile riporto ad un più che percorribile contenzioso di ripulsa da parte del contribuente accertato con questo metodo.
Tuttavia, negli ultimi tre o quattro anni, numerose articolate sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale sono intervenute a favore dell'Amministrazione.

Si può affermare, quindi, con una certa dose di facile divinazione che, come confermato dalla progressione degli ultimi interventi di considerevole fermezza legislativa atti a stanare gli evasori, questo strumento (insieme agli "Studi di settore" ed alle Metodologie di Controllo), sarà utilizzato con determinazione.
Il controllo col"redditometro" per l'Amministrazione, tra l'altro, risulta estremamente semplice grazie all'incrocio telematico dei dati che può reperire dalle varie Banche dati (Motorizzazione, Catasto, Registro, etc.) con le quali è ormai collegata in modo armonico e costante.

Il Redditometro si basa su due ordini di presunzioni:

  1. La prima presunzione collega il possesso del bene, o più correttamente la titolarità dell'indice di capacità contributiva, alla spesa necessaria per mantenerlo.
    Al possesso, ad esempio, di una residenza di lusso o di una barca da diporto, si fa corrispondere l'esistenza di capacità contributiva per il sostentamento delle spese per il mantenimento di tali beni.
    Si tratta di una presunzione legale relativa, ossia prevista dalla legge, ma che ammette prova contraria.
  2. La seconda presunzione pone una relazione tra spesa e reddito, nel senso che se sussiste un onere, il contribuente, per il mantenimento del bene deve necessariamente possedere il reddito per coprirne la spesa. Si tratta, in questo caso, di una presunzione di tipo semplice, nel senso che da un fatto noto (esistenza della spesa) si risale ad un fatto ignoto

Le presunzioni poste a base del redditometro sono soltanto relative e non assolute.
Infatti, nulla impedisce al contribuente di dimostrare la provenienza del reddito da fonti di entrata non rilevanti ai fini delle imposte, oppure per evidenziare che gli indici di spesa utilizzati sono decisamente in contrasto con la reale spesa sostenuta.
L'Ufficio determina il reddito in relazione agli elementi indicatori di capacità contributiva quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto a tali elementi per due anni o più anni e con uno scostamento di oltre il 25%.

GLI INDICI ED IL CALCOLO

Gli indici di capacità contributiva sono rilevati in base al possesso dei seguenti beni o al sostenimento delle seguenti spese:

  1. Aeromobili
  2. Navi e imbarcazioni da diporto
  3. Autoveicoli
  4. Altri mezzi di trasporto a motore
  5. Roulottes
  6. Residenze principali e secondarie
  7. Collaboratori familiari (da non confondere con i collaboratori dell'impresa familiare)
  8. Cavalli da corsa o da equitazione
  9. Assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, quelle sulla vita e quelle contro gli infortuni e malattie)

Il DM del 10 settembre 1992 tiene conto di quote di reddito fisse per ciascun bene più una serie di coefficienti ed illustra il calcolo per misurare sinteticamente il reddito.
A tale proposito invito a leggere: Carla Frigieri Franzelli - "Piano di prevenzione e contrasto all'evasione", Italian Dental Economist 5/2005, Masson editore. L'analisi è divisa in tre parti reperibili in www.ideco.info.

PER IL CALCOLO

Si moltiplica ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella.
I valori ottenuti si sommano, usando i seguenti criteri:

L'ammontare del valore ridotto non deve mai essere inferiore all'importo quota base di reddito , per ciascun bene, indicato nelle tabelle, aggiornate periodicamente insieme ai coefficienti. All'importo deve anche essere aggiunto l'eventuale incremento patrimoniale derivante, ad esempio, dall'acquisto di un immobile e la spesa sostenuta per il realizzo si presume derivi da redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti. Come dire che per acquistare un bene si deve avere dichiarato negli ultimi cinque anni precedenti redditi tali che abbiano consentito di accantonare per giungere all'acquisto.

LA DISPONIBILITA' SECONDO IL REDDITOMETRO

L'art. 2, comma 1 del DM 10 settembre 92 stabilisce che:
" I beni e i servizi si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi (integrale dalla norma)."
Tradotto semplicemente vuol dire che si considerano nella disponibilità della persona i beni e i servizi di cui si sopportano, in tutto o in parte, i relativi costi.
Quindi vale la situazione di fatto ed il classico esempio che la stessa Amministrazione ha più volte esposto è quello relativo al figlio, senza alcun reddito, magari studente, a cui è stata intestata un' autovettura. Questa auto è da considerarsi nella disponibilità dei genitori.
I beni relativi all'attività d'impresa o arte e professione non si considerano nella disponibilità della persona fisica (l'auto del professionista, che si presume di uso promiscuo, si considerava per la metà ai fini del redditometro. Ora con la nuova detraibilità portata al solo 25% dovrebbe essere considerata al 75%; il rimanente 25% verrà considerato nell'ambito dei controlli presuntivi del reddito dell'attività utilizzando i Parametri o gli Studi di settore).

Per concludere

l'intenzione di utilizzare anche questa arma pare seriamente presa e ne sia prova l'assunzione di molti nuovi funzionari da adibire ai controlli telematici.
Credo valga la pena di farsi una doverosa autoanalisi per verificare se il possesso dei beni sopra elencati ci possa fare uscire dalla logica del minimo reddito da dichiarare.