Aggiornati i coefficienti
per gli anni 2006 e 2007(provvedimento 14/2/ 2007 G.U. n° 51 del 2/3/2007)
del "Redditometro", quello strumento che dopo avere fatto tremare
i polsi a tutti i contribuenti italiani qualche anno fa, pareva scomparso.
Con le tre ultime Finanziarie è tornato alla ribalta e pare davvero deciso
il suo massiccio utilizzo in quanto ritenuto lo strumento più affinato
per conoscere la reale capacità contributiva di un soggetto se messo
in relazione agli elementi di spesa che gli derivano dal possesso di determinati
beni o di determinati servizi goduti.
I prodromi di questa operazione di "riscoperta" di questo strumento,
ideato come mezzo di contrasto all'evasione, si erano visti con la Finanziaria
2005 (L. 331 del 30/12/2004) e nel corso dell'anno 2005 con una tempesta di
provvedimenti, succedutisi con rapida continuità, per l'aggiornamento
dei coefficienti dal 2000 al 2005, che ci hanno confermata la sensazione che
si volesse fare "sul serio".
Vecchissima la nascita di questo mezzo (DPR 600/73) che però fu reso operativo solo attraverso la pubblicazione delle tabelle e dei coefficienti con i DM 10/9/92 e DM 19/11/92.
L'utilizzo molto parsimonioso
del Redditometro, dal 1992 ad oggi, da parte dell'Amministrazione è sicuramente
imputabile al suo carattere fortemente presuntivo che lo rendeva tra i più
idonei ad essere contestato e di possibile riporto ad un più che percorribile
contenzioso di ripulsa da parte del contribuente accertato con questo metodo.
Tuttavia, negli ultimi tre o quattro anni, numerose articolate sentenze della
Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale sono intervenute a favore dell'Amministrazione.
Si può affermare,
quindi, con una certa dose di facile divinazione che, come confermato dalla
progressione degli ultimi interventi di considerevole fermezza legislativa atti
a stanare gli evasori, questo strumento (insieme agli "Studi di settore"
ed alle Metodologie di Controllo), sarà utilizzato con determinazione.
Il controllo col"redditometro" per l'Amministrazione, tra l'altro,
risulta estremamente semplice grazie all'incrocio telematico dei dati che può
reperire dalle varie Banche dati (Motorizzazione, Catasto, Registro, etc.) con
le quali è ormai collegata in modo armonico e costante.
Il Redditometro si basa su due ordini di presunzioni:
Le presunzioni poste a base
del redditometro sono soltanto relative e non assolute.
Infatti, nulla impedisce al contribuente di dimostrare la provenienza del reddito
da fonti di entrata non rilevanti ai fini delle imposte, oppure per evidenziare
che gli indici di spesa utilizzati sono decisamente in contrasto con la reale
spesa sostenuta.
L'Ufficio determina il reddito in relazione agli elementi indicatori di capacità
contributiva quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto a tali
elementi per due anni o più anni e con uno scostamento di oltre il 25%.
GLI INDICI ED IL CALCOLO
Gli indici di capacità contributiva sono rilevati in base al possesso dei seguenti beni o al sostenimento delle seguenti spese:
Il DM del 10
settembre 1992 tiene conto di quote di reddito fisse per ciascun bene più
una serie di coefficienti ed illustra il calcolo per misurare sinteticamente
il reddito.
A tale proposito invito a leggere: Carla Frigieri Franzelli - "Piano di
prevenzione e contrasto all'evasione", Italian Dental Economist 5/2005,
Masson editore. L'analisi è divisa in tre parti reperibili in www.ideco.info.
PER IL CALCOLO
Si moltiplica
ciascun importo per il rispettivo coefficiente indicato nella tabella.
I valori ottenuti si sommano, usando i seguenti criteri:
L'ammontare del valore ridotto non deve mai essere inferiore all'importo quota base di reddito , per ciascun bene, indicato nelle tabelle, aggiornate periodicamente insieme ai coefficienti. All'importo deve anche essere aggiunto l'eventuale incremento patrimoniale derivante, ad esempio, dall'acquisto di un immobile e la spesa sostenuta per il realizzo si presume derivi da redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti. Come dire che per acquistare un bene si deve avere dichiarato negli ultimi cinque anni precedenti redditi tali che abbiano consentito di accantonare per giungere all'acquisto.
LA DISPONIBILITA' SECONDO IL REDDITOMETRO
L'art. 2, comma 1 del DM
10 settembre 92 stabilisce che:
" I beni e i servizi si considerano nella disponibilità
della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare
i beni o riceve o fa ricevere i servizi o fa ricevere i servizi ovvero sopporta
in tutto o in parte i relativi costi (integrale dalla norma)."
Tradotto semplicemente vuol dire che si considerano nella disponibilità
della persona i beni e i servizi di cui si sopportano, in tutto o in parte,
i relativi costi.
Quindi vale la situazione di fatto ed il classico esempio che la stessa Amministrazione
ha più volte esposto è quello relativo al figlio, senza alcun
reddito, magari studente, a cui è stata intestata un' autovettura. Questa
auto è da considerarsi nella disponibilità dei genitori.
I beni relativi all'attività d'impresa o arte e professione non si considerano
nella disponibilità della persona fisica (l'auto del professionista,
che si presume di uso promiscuo, si considerava per la metà ai fini del
redditometro. Ora con la nuova detraibilità portata al solo 25% dovrebbe
essere considerata al 75%; il rimanente 25% verrà considerato nell'ambito
dei controlli presuntivi del reddito dell'attività utilizzando i Parametri
o gli Studi di settore).
Per concludere
l'intenzione di utilizzare
anche questa arma pare seriamente presa e ne sia prova l'assunzione di molti
nuovi funzionari da adibire ai controlli telematici.
Credo valga la pena di farsi una doverosa autoanalisi per verificare se il possesso
dei beni sopra elencati ci possa fare uscire dalla logica del minimo reddito
da dichiarare.