IRAP
la tassa più contestata
di Carla Frigieri Franzelli
- titolare LMC Gransasso
I balletti che si sono susseguiti negli ultimi anni attorno a questa tassa fanno girare la testa.
Questo tributo prese il posto di vari tributi aboliti:
Da rilevare che, ognuno dei tributi soppressi aveva avuto vita difficilissima in specie per quanto riguarda l'ILOR che veniva incolpato di molte delle critiche che oggi attengono anche all'IRAP e che fece scaturire una infinita serie di ricorsi alcuni dei quali ancora da concludersi in via definitiva. Per alcuni di quelli definiti e vinti dal contribuente si attendono ancora i rimborsi.
Ma il balletto più
incredibile che ha accompagnato le vicissitudini di questa tassa, nata davvero
storta, l'abbiamo avuta con la sconcertante evoluzione delle vicende scaturite
da una richiesta di chiarimenti da parte della Commissione tributaria di Cremona
e rivolta agli organismi giudicanti europei.
La Banca Popolare di Cremona nel 2003 aveva avviato procedimento in quanto riteneva
che l'Irap fosse una duplicazione dell'IVA e pertanto contraria alla normativa
europea.
I pronunciamenti dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea, Christine
Stix-Hackl, espressi nel 2005, avevano dato parere favorevole alle tesi della
Banca Popolare di Cremona.
Grande gaudio per tutti i contribuenti che ritenevano di poter chiedere il rimborso
di ciò che ritenevano di aver indebitamente dato.
Pochi, se non gli addetti ai lavori, riflettevano che se la Corte di Giustizia
Europea avesse fatte proprie le tesi dell'Avvocato generale e l'Italia avesse
dovuto restituire il maltolto sarebbe andata incontro ad una inevitabile bancarotta.
Nell'ottobre del 2006 la
Corte di Giustizia europea ha completamente ribaltato la tesi dell'Avvocato
Generale che aveva sostenuto l'incompatibilità della tassa regionale
italiana.
L'Irap, imposta che grava su professionisti e imprese è dunque compatibile
con il diritto comunitario.
L'Irap - si legge nella sentenza - presenta "caratteristiche che la differenziano
dall'Iva e non può essere ritenuta un'imposta sulla cifra d'affari".
L'imposta regionale, secondo la Corte Ue, si distingue dall'Iva in "modo
tale da non poter essere considerata un'imposta sulla cifra d'affari. Ne deriva
che un prelievo fiscale con le caratteristiche dell'Irap è compatibile
con la sesta direttiva Ue sull'Iva".
La sentenza accoglie così le tesi sostenute dalla difesa italiana e salva
anche i nostri conti pubblici da una nuova batosta, dopo quella subita con la
sentenza sulla detraibilità dell'Iva per le auto che si è valutato
possa costare all'Italia circa 15 miliardi di €.
Allo stato dei fatti, quindi, l'Irap gode del beneplacito dell' intera comunità europea che, come unico baluardo, ha posto come tassativo che non possa mai avere carattere retroattivo.
Per cui, per l'esclusione
da tale imposta, dobbiamo rifarci alla normativa italiana, alle sentenze (innumerevoli)
delle Commissioni tributarie decentrate, alle sentenze della Suprema Corte ed
a quelle della Corte Costituzionale.
Possiamo, con una certa tranquillità affermare che chi non ha dipendenti,
non ha una sede propria organizzata, lavora solo come libero professionista
presso altri, dovrebbe (il condizionale è d'obbligo) rientrare tra coloro
che sono esentati dal pagamento dell'imposta.
Tuttavia, in mancanza di chiarimenti certi da parte del Ministero delle Finanze,
consiglio a chi si trovasse nelle condizioni di possibile esenzione, di pagare
il tributo e presentare, subito, una richiesta di rimborso.
Questo consiglio, che viene da più parti, non è un mero giochetto
machiavellico ma la necessità di evitare le sanzioni e gli interessi
qualora non fosse riconosciuta al contribuente l'esenzione.
In attesa che la nebbia si diradi ci pare la miglior scelta a tutela degli interessi
dei clienti.
Diversa e di più
difficile interpretazione la posizione dell'odontoiatra che ha un suo studio
dotato di tutte le strumentazioni e che non ha dipendenti.
Nelle sentenze delle Commissioni tributarie e della stessa Cassazione si rileva,
nella maggior parte dei casi, quanta importanza venga attribuita all'utilizzo
di strumentazione importante per stabilire che trattasi di "struttura organizzata"
e pertanto assoggettata all'imposta.
Tuttavia, non tutte le Commissioni condividono tale parere per cui si assiste
ad una differenziazione di giudizi per identiche condizioni organizzative.
Come dire che due odontoiatri, con uguali caratteristiche strumentali e senza
dipendenti, potrebbero avere pareri diversi e contrari a seconda della Commissione
Tributaria che discute il loro caso, l'una a Milano e l'altra a Padova, ad esempio.
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La
più significativa sentenza della Cassazione del 2007 è la
seguente: Non è soggetto all'Irap il professionista che svolge la sua attività "privo di dipendenti": si ha esercizio di"attività autonomamente organizzata" soggetta ad Irap ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 446/1997 quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso. Al contrario l'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dall'applicazione dell'Irap |
Segnalo anche un'altra
"stortura" che attiene all'Irap.
Mi riferisco al versamento degli acconti e saldo Irap, da effettuarsi entro
il 20 giugno (o con interessi entro il 20 luglio) e a novembre insieme alle
altre imposte.
Con un DL varato dal Consiglio dei Ministri il 1° giugno 2006 è stato
bissato il precedente DL 106/2005 che prevede il blocco del ravvedimento operoso
in relazione ai versamenti di questa tassa.
Tengo a ricordare che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 del dlgs
n. 472 del 1997, il contribuente ha la possibilità di sanare gli omessi,
tardivi o carenti versamenti di imposta in due modi:
- versando entro i 30 gg. successivi alla scadenza il pagamento con una maggiorazione
del 3,75%
- versando entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d'imposta nel corso del quale è avvenuta la violazione maggiorando
quanto dovuto del 6%..
A proposito di questa seconda possibilità conviene precisare che i tempi
sono assai cambiati con la Finanziaria 2007 che ha anticipato la presentazione
della dichiarazione, precedentemente fissata al 31 ottobre, al 31 luglio. Se
fino al 31 ottobre 2006 si potevano sanare le violazioni di tutte le imposte
relative al 2005, ora per sanare le violazioni relative al 2006 avremo tempo
solo fino al 31 luglio 2007. Sia come sia per L'irap non sono consentiti i rimedi
sopra citati .
Mi riservo di chiarire meglio, in un prossimo aggiornamento, come saranno le
sanzioni in caso di errato o inesistente versamento dell'Irap.