La
compensazione dell'ICI con gli altri tributi
di Carla Frigieri Franzelli
- titolare LMC Gransasso
Col provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2007 si è data attuazione alle norme contenute nel tanto vituperato decreto Bersani-Visco del luglio 2007 relative al pagamento dell'Ici ed alla sua eventuale compensazione con altri tributi.
Il decreto al quale faccio
riferimento, per intenderci, è quello che ha istituito (insieme a tante
altre dirompenti novità normative), il monitoraggio tassativo degli incassi
dei professionisti.
Argomento, per altro, sul quale vorrei tornare perché percepisco, ogni
giorno, dal comportamento fattivo dei miei assistiti che solo due su cento hanno
capito come si devono movimentare il contante e gli assegni.
Le norme alle quali si è
data attuazione col provvedimento in esame sono contenute nell'art. 37, comma
55 del DL 223/2006, e stabiliscono che l'ICI può essere liquidata in
sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere
versata con l'F24 avvalendosi della compensazione prevista dall'art. 17 del
DL 241/97.
Versando l'Ici con
l'F24 si potranno compensare gli eventuali crediti:
Le uniche esclusioni dalla
compensazione di crediti sono quelle relative ai tributi degli enti locali.
Ovviamente ci auguriamo
tutti che si arrivi alla compensazione di tutti i tributi per i quali il contribuente
si trovi a vantare un credito nei confronti dello Stato, delle Regioni o dei
Comuni.
Per i titolari di partita Iva che vantano crediti sui tributi e intendono compensare, con questi, il debito Ici rimane tassativo che il pagamento/spedizione dell'F24 debba avvenire in via telematica con le modalità che hanno scelto negli ultimi due mesi del 2006 (Home banking, il proprio consulente abilitato a Entratel, etc.).
Non è comunque scomparso
il vecchio metodo di pagamento con i bollettini usati fino allo scorso anno.
Appare ovvio che questo metodo verrà utilizzato solamente da coloro che
non vantano alcun credito nei confronti dell'Erario.
Per coloro che presentano il 730, l'art. 2 del provvedimento prevede che se risulta un credito il contribuente può indicare di voler usare il credito per compensare totalmente o parzialmente il debito ICI per il 2007. L'eventuale credito risultante sarà rimborsato direttamente dal datore di lavoro nella busta paga di Luglio prossimo o ad agosto dall'ente pensionistico se si tratta di pensionati.
E' stato predisposto il
Quadro I casella 1 per essere eventualmente barrata e la casella 2 per indicare
una cifra.
Cerco di spiegare.
La casella 1 va barrata solo se si intende utilizzare l'intero credito.
In questo caso, ovviamente, il datore di lavoro o l'ente pensionistico non dovranno
effettuare alcun rimborso in busta paga o nella pensione.
Chi conosce l'esatto importo dell'ICI da compensare può indicarlo nella
casella 2.
In questo caso il sostituto, o ente pensionistico, provvederà a rimborsare
solo l'eventuale differenza tra il credito complessivo e quanto indicato dal
contribuente nel modello.
"Nel caso in cui il
contribuente presenti la dichiarazione 730 avvalendosi di un soggetto diverso
dal sostituto d'imposta ( che è poi il datore di lavoro) può autorizzare
lo stesso soggetto, qualora intermediario abilitato (es. Caf) a provvedere al
versamento , in nome e per conto del contribuente stesso, dell'imposta dovuta
in acconto e a saldo, anche utilizzando eventuali crediti in compensazione,
con le modalità previste
.." (\)
A questi contribuenti si consiglia di prestare particolare attenzione al controllo
della corretta compilazione della dichiarazione che sarà liquidata e/o
predisposta dal soggetto a cui si sono rivolti per l'assistenza fiscale
Come si può ben immaginare
nella liquidazione del 730 non risulteranno sempre crediti sufficienti a coprire
la richiesta di compensazione indicata nel sopra citato quadro I.
In questo caso i soggetti che prestano l'assistenza fiscale (datore di lavoro,
professiosta abilitato, Caf) dovranno compilare il modello 730-3 (Prospetto
di liquidazione relativo all'assistenza prestata) e rilasciarne copia insieme
alla copia del 730.
Nei righi da 60 a 63 (Dati per la compilazione del Modello F24 ai fini del pagamento
ICI) vengono indicati gli importi che il dichiarante può effettivamente
compensare con l'ICI.
Si compila l'F24 e per il pagamento ci si può rivolgere ad una banca,
ad un ufficio postale, ad un Caf, ad un professionista abilitato o pagare con
Home Banking.
Ciò premesso vorrei
segnalare che i problemi già si sono concretizzati con una dicotomia
davvero sconcertante.
Le scadenze per i versamenti dell'Ici sono state anticipate al 16 giugno (slitta
al 18 perché il 16 è sabato) per l'acconto ed al 16 dicembre per
il saldo.
Come la mettiamo col fatto che per i Caf e i Professionisti abilitati la scadenza
della consegna ai clienti della copia del 730 e del relativo prospetto di liquidazione
è il 30 giugno?
Il prospetto di liquidazione risulta l'unica concreta certezza di godere di
un credito effettivamente compensabile.
Risulta del tutto evidente
che la compilazione del quadro I non sia di facile comprensione.
Prendo e copio letteralmente da "Il sole 24 ore" del 29 aprile 2007
da un articolo di De Vico e Lo vecchio:
"In ogni caso, si può continuare a versare
l'ICI anche con il tradizionale bollettino di conto corrente.
Chi compila il modello 730, quindi, e non vuole rischiare confusioni tra quadro
I e prospetto di liquidazione, può versare entro il 18 giugno l'acconto
ICI (magari con il modello F24 se ritenuto più comodo del bollettino)
e aspettare il rimborso del credito da 730 con la busta paga di luglio (o la
rata di pensione di agosto)
Un'ultima precisazione: i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta
devono operare la scelta ognuno nel proprio modello.
I crediti di un coniuge, infatti, non si possono usare per versare l'Ici dell'altro
coniuge".
(\) cfr. Direzione Centrale Servizi Contribuenti: prot. N° 2007/71336 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 26/04/2007 www.finanze.it