È confermato che anche gli studi medici dentistici che ospitano nei propri locali (in affitto o per altro titolo) altri professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo nel campo medico e paramedico , sono soggetti alle norme imposte dall'art 1, commi da 38 a 42 della Finanziaria 2007 ed alle regole indicate nella Circolare 13 del 15 marzo 2007.
Lo stabilisce la Risoluzione
dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2007 n. 171 in risposta ad un Quesito
posto dall'"Associazione Nazionale Dentisti" (così la cita
l'Agenzia delle Entrate ma presumo si tratti di ANDI).
Il riferimento è
alle nuove disposizioni che impongono, dal 1° marzo 2007, a chi da in uso,
ospita o concede, a qualsiasi titolo, parte dei locali della propria struttura
ad altri professionisti del comparto sanitario, di effettuare gli incassi per
conto del professionista "ospitato".
Se ne trae quindi la certezza
che anche uno studio dentistico (di modeste dimensioni o grandi dimensioni non
fa differenza), che ospita un professionista che intrattiene un rapporto diretto
coi propri pazienti, si dve fare carico della riscossione accentrata e deve,
pertanto, provvedere a riscuotere la parcella, in nome e per conto del professionista
ospitato, rispettando tutte le regole imposte dalla sopra citata circolare n°
13/2007.
Ricordo che le regole sono in vigore dal 1° marzo 2007.
Ne sintetizzo alcune:
Ho consigliato ai miei clienti
che si trovano nelle condizioni di "ospitante" di effettuare le operazioni
così come indicato nel mio primo articolo
L'Agenzia ha confermato
che sono escluse da questa disciplina le strutture (vedi le Società di
gestione sanitaria e i Centri Dentali) che intrattengono un rapporto diretto
col paziente al quale fatturano direttamente come Società le prestazioni
ricevute.
Coì come sono esclusi i sanitari e le loro prestazioni rese in regime
di entramoenia.
Un commento.
La circolare n° 13 è talmente chiara ed esplicativa ove descrive
cosa intende per strutture sanitarie private " le società, gli istituti,
le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto
privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi
sanitari e veterinari" (testuale da circ. 13/E) che mi stupisce il quesito
posto dall'Associazione Nazionale Dentisti incentrato tutto nel cercare di dimostrare
che "
.i medici/dentisti/odontoiatri organizzati sia in forma individuale
che in forma associata, sulla base del presupposto che costoro si differenzierebbero
in virtù delle loro intrinseche caratteristiche (modalità organizzativa,
tipologia dell'attività, tipologia dei pazienti) dagli altri soggetti
interessati alla normativa di cui ai commi da 38 a 42
." (testuale
dal quesito posto come compare nella risoluzione di cui trattasi).
Stupisce e risulta francamente incomprensibile capire come, di fronte a così
chiare precisazioni della circolare "in qualsiasi forma organizzati",
si potessero attendere risultati favorevoli ad una richiesta così anodina.
Mi sarei aspettata qualche
cosa di diverso, di più clamoroso e con maggiori possibilità di
successo.
"la ratio della norma introdotta in finanziaria , è dunque, da rinvenire
nell'esigenza di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti"
riconferma ancora l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione (così come
nella finanziaria e nella circ. 13).
Si poteva magari provare anche la semplice strada dell'"interpello",
ad esempio, partendo da questa enunciazione e aggiungendo una serie di considerazioni
logiche sull'organizzazione dovuta per far fronte a siffatta norma impositiva.
L'interpello è l'istanza che il contribuente presenta personalmente per
significare, in base alle regole, norme, leggi e logiche operative, quale sia
l'atteggiamento che lo scrivente intende adottare per una determinata fattispecie
di comportamento.
Se il contribuente non riceve diniego entro 90 giorni, in base alla regola del
"silenzio-assenso" è da ritenersi, il suo, comportamento corretto.
La presentazione di un nutrito numero di istanze d'interpello, rappresentative
di casi vari e diversificati da presentarsi distintamente, quasi certamente
avrebbe ricevuto diniego per tutte, ma si sarebbe mosso un tale polverone e
provocato una tale rumore cacofonico, a più voci, udibilissimo e difficilmente
occultabile e del quale avrebbero dovuto, necessariamente, tenere conto.
Da qui si sarebbe potuti partire per ridiscutere la norma che risulta davvero
discriminatoria se si considera che si riferisce solo al comparto sanitario
e parasanitario (sono compresi anche i veterinari) quasi che solo nel sanitario
si nascondano i professionisti "evasori".
Per attenersi alle regole della circolare 13 la strutture sanitaria ospitante,
per riscuotere per conto dell'ospitato, dovrebbe avere in sua mano la fattura
del professionista per cui riscuote intestata al paziente di quest'ultimo, riscuotere
il compenso, rilasciare ricevuta e consegnare la fattura, registrare contabilmente
la transazione, passare quanto prima i soldi al professionista che ha emesso
fattura, trasmettere telematicamente all'Agenzia le movimentazioni.
Una serie di impegni che costringerebbero lo studio a tempi organizzativi costosi
ed anche inutili ai fini delle premesse messe a base: " favorire la tracciabilità
e la trasparenza dei pagamenti".
Precauzioni totalmente inutili quelle dell'Agenzia in quanto il professionista
ospitato, se vuole evadere ha la possibilità di accordarsi col paziente,
chiuso nel proprio studio in affitto, ed intascare in nera.
A meno non si voglia trasformare lo studio ospitante in una sorta di mano
longa dell'Agenzia con compiti di controllo e repressione.
Queste regole oppressive e, ripeto, inutili la dicono lunga sulla situazione
totalmente deficitaria dei controlli sull'evasione nonostante i proclami di
successi che l'Agenzia ci propina continuamente.
C'è di più
ed insisto sul carattere discriminatorio di queste regole.
Ricordate il Decreto 223 del 4 Luglio 2006, convertito nella Legge n. 248 il
4 Agosto, con modificazioni ?
Quello che istituiva, tra le altre cose, la tracciabilità del contante
incassato dai professionisti di tutte le discipline, inseriva le plusvalenze
e minusvalenze a fronte di cessione di attrezzature e /o della clientela da
parte di tutti i professionisti ?
Ebbene, nel decreto citato e nelle successive circolari esplicative si argomentava
che queste norme erano state introdotte per "l'esigenza di favorire la
tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti" ed era rivolta a tutte
le professioni.
Perché nel caso di
specie si è ritenuto invece di rivolgersi solo al comparto sanitario
?
Vuol dire che i Notai, gli Avvocati, gli Architetti e una vasta e nutrita serie
di altri professionisti non danno mai e poi mai in uso, in affitto, in comodato
o quant'altro ad altri professionisti, con loro individuale clientela, un locale
ove svolgere la propria attività ?