Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2007
di Carla Frigieri Franzelli - titolare LMC Gransasso - MILANO

È confermato che anche gli studi medici dentistici che ospitano nei propri locali (in affitto o per altro titolo) altri professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo nel campo medico e paramedico , sono soggetti alle norme imposte dall'art 1, commi da 38 a 42 della Finanziaria 2007 ed alle regole indicate nella Circolare 13 del 15 marzo 2007.

Lo stabilisce la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2007 n. 171 in risposta ad un Quesito posto dall'"Associazione Nazionale Dentisti" (così la cita l'Agenzia delle Entrate ma presumo si tratti di ANDI).

Il riferimento è alle nuove disposizioni che impongono, dal 1° marzo 2007, a chi da in uso, ospita o concede, a qualsiasi titolo, parte dei locali della propria struttura ad altri professionisti del comparto sanitario, di effettuare gli incassi per conto del professionista "ospitato". Carla Frigieri Franzelli "Attività di lavoro autonomo nelle strutture private" - Dental Clinics 2/2007

Se ne trae quindi la certezza che anche uno studio dentistico (di modeste dimensioni o grandi dimensioni non fa differenza), che ospita un professionista che intrattiene un rapporto diretto coi propri pazienti, si dve fare carico della riscossione accentrata e deve, pertanto, provvedere a riscuotere la parcella, in nome e per conto del professionista ospitato, rispettando tutte le regole imposte dalla sopra citata circolare n° 13/2007.
Ricordo che le regole sono in vigore dal 1° marzo 2007.
Ne sintetizzo alcune:

Ho consigliato ai miei clienti che si trovano nelle condizioni di "ospitante" di effettuare le operazioni così come indicato nel mio primo articolo Carla Frigieri Franzelli "Attività di lavoro autonomo nelle strutture private" - Dental Clinics 2/2007
L'Agenzia ha confermato che sono escluse da questa disciplina le strutture (vedi le Società di gestione sanitaria e i Centri Dentali) che intrattengono un rapporto diretto col paziente al quale fatturano direttamente come Società le prestazioni ricevute.
Coì come sono esclusi i sanitari e le loro prestazioni rese in regime di entramoenia.

Un commento.
La circolare n° 13 è talmente chiara ed esplicativa ove descrive cosa intende per strutture sanitarie private " le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzati, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari" (testuale da circ. 13/E) che mi stupisce il quesito posto dall'Associazione Nazionale Dentisti incentrato tutto nel cercare di dimostrare che "….i medici/dentisti/odontoiatri organizzati sia in forma individuale che in forma associata, sulla base del presupposto che costoro si differenzierebbero in virtù delle loro intrinseche caratteristiche (modalità organizzativa, tipologia dell'attività, tipologia dei pazienti) dagli altri soggetti interessati alla normativa di cui ai commi da 38 a 42 …." (testuale dal quesito posto come compare nella risoluzione di cui trattasi).
Stupisce e risulta francamente incomprensibile capire come, di fronte a così chiare precisazioni della circolare "in qualsiasi forma organizzati", si potessero attendere risultati favorevoli ad una richiesta così anodina.

Mi sarei aspettata qualche cosa di diverso, di più clamoroso e con maggiori possibilità di successo.
"la ratio della norma introdotta in finanziaria , è dunque, da rinvenire nell'esigenza di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti" riconferma ancora l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione (così come nella finanziaria e nella circ. 13).
Si poteva magari provare anche la semplice strada dell'"interpello", ad esempio, partendo da questa enunciazione e aggiungendo una serie di considerazioni logiche sull'organizzazione dovuta per far fronte a siffatta norma impositiva.
L'interpello è l'istanza che il contribuente presenta personalmente per significare, in base alle regole, norme, leggi e logiche operative, quale sia l'atteggiamento che lo scrivente intende adottare per una determinata fattispecie di comportamento.
Se il contribuente non riceve diniego entro 90 giorni, in base alla regola del "silenzio-assenso" è da ritenersi, il suo, comportamento corretto.
La presentazione di un nutrito numero di istanze d'interpello, rappresentative di casi vari e diversificati da presentarsi distintamente, quasi certamente avrebbe ricevuto diniego per tutte, ma si sarebbe mosso un tale polverone e provocato una tale rumore cacofonico, a più voci, udibilissimo e difficilmente occultabile e del quale avrebbero dovuto, necessariamente, tenere conto.
Da qui si sarebbe potuti partire per ridiscutere la norma che risulta davvero discriminatoria se si considera che si riferisce solo al comparto sanitario e parasanitario (sono compresi anche i veterinari) quasi che solo nel sanitario si nascondano i professionisti "evasori".
Per attenersi alle regole della circolare 13 la strutture sanitaria ospitante, per riscuotere per conto dell'ospitato, dovrebbe avere in sua mano la fattura del professionista per cui riscuote intestata al paziente di quest'ultimo, riscuotere il compenso, rilasciare ricevuta e consegnare la fattura, registrare contabilmente la transazione, passare quanto prima i soldi al professionista che ha emesso fattura, trasmettere telematicamente all'Agenzia le movimentazioni.
Una serie di impegni che costringerebbero lo studio a tempi organizzativi costosi ed anche inutili ai fini delle premesse messe a base: " favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti".
Precauzioni totalmente inutili quelle dell'Agenzia in quanto il professionista ospitato, se vuole evadere ha la possibilità di accordarsi col paziente, chiuso nel proprio studio in affitto, ed intascare in nera.
A meno non si voglia trasformare lo studio ospitante in una sorta di mano longa dell'Agenzia con compiti di controllo e repressione.
Queste regole oppressive e, ripeto, inutili la dicono lunga sulla situazione totalmente deficitaria dei controlli sull'evasione nonostante i proclami di successi che l'Agenzia ci propina continuamente.

C'è di più ed insisto sul carattere discriminatorio di queste regole.
Ricordate il Decreto 223 del 4 Luglio 2006, convertito nella Legge n. 248 il 4 Agosto, con modificazioni ?
Quello che istituiva, tra le altre cose, la tracciabilità del contante incassato dai professionisti di tutte le discipline, inseriva le plusvalenze e minusvalenze a fronte di cessione di attrezzature e /o della clientela da parte di tutti i professionisti ?
Ebbene, nel decreto citato e nelle successive circolari esplicative si argomentava che queste norme erano state introdotte per "l'esigenza di favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti" ed era rivolta a tutte le professioni.

Perché nel caso di specie si è ritenuto invece di rivolgersi solo al comparto sanitario ?
Vuol dire che i Notai, gli Avvocati, gli Architetti e una vasta e nutrita serie di altri professionisti non danno mai e poi mai in uso, in affitto, in comodato o quant'altro ad altri professionisti, con loro individuale clientela, un locale ove svolgere la propria attività ?

Suvvia!
Questa è la strada da battere. Qui, a mia opinione, si dovrebbe puntare!
A meno non si voglia accettare supinamente l'oltraggio e la beffa che sottendono che solo nel Sanitario si nasconde l'evasione.

cfr: Carla Frigieri Franzelli "Attività di lavoro autonomo nelle strutture private" Dental Clinics n. 2/2007