| Caro associato,
ricordiamo che il Consiglio
Nazionale COI-AIOG del 31 maggio 2008 ha deliberato l'adozione obbligatoria,
a far data 1.1.2009, di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
per ogni socio, quale condizione associativa.
Questa determinazione è stata acquisita per semplificare le
procedure associative di emissione e inoltro di ricevute, fatture e attestati
ECM.
Secondo quanto deliberato, pertanto, dall'inizio
di quest'anno tutti gli attestati ECM saranno emessi ESCLUSIVAMENTE in
formato elettronico (PDF) e inviati per Posta Elettronica Certificata.
Questa procedura riguarderà, man mano anche l'invio dei documenti
di rilevanza fiscale.
Il provider accreditato CNIPA per la gestione del sistema PEC è
NAMIRIAL (www.namirial.com)
Il costo annuale della casella PEC è di 10,00€ ed è
già compreso nella quota di tesseramento annuale.
Coloro che non lo avessero
ancora fatto e che decidessero di attivare la propria casella PEC in queste
settimane potranno trovare, e quindi scaricare e stampare, i documenti
emessi fino ad oggi nella propria area privata sezione Documenti
(per ricevute e fatture) e Crediti Formativi (per attestati ECM).
Questo ovviamente dal giorno successivo a quello dell'avvenuta attivazione
della casella PEC a cura del nostro gestore nazionale.
L'accesso alla casella
PEC potrà avvenire sia tramite il proprio, abituale, client di
posta (Outlook, Eudora, Mozilla ecc
) o direttamente da WEB, dall'Home
Page del sito COI-AIOG.
Per attivare la propria
casella PEC è necessario compilare i moduli di richiesta di attivazione
e inviarli, unitamente ad una copia leggibile di un documento di identità
in corso di validità, in alternativa, a:
* Namirial S.p.A.
- tramite Fax al n. 199.418.010
- per posta mediante raccomandata postale a
Namirial SpA - Servizio PEC - Via Caduti sul Lavoro, 4 - 60019 Senigallia
(AN)
* Vostra Sede Territoriale
* Segreteria Nazionale COI-AIOG - fax. 02/29526207
Per la cronaca segnaliamo
come la scelta associativa (del 31.05.2008) di far adottare ad ogni socio
una propria casella PEC non abbia nulla a che vedere con quanto è
stato successivamente deliberato dal governo (D.L. 185 del 29.11.2008).
A inizio 2009, con la conversione in Legge del suddetto decreto in Parlamento,
è stato confermato l'obbligo per le società di indicare
il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nella domanda
di iscrizione al Registro delle Imprese.
Le società già costituite alla data del 29.11.2008,
avranno 3 anni di tempo per effettuare tale comunicazione (cioè
entro il 29.11.2011).
Tale obbligo è previsto anche per i professionisti iscritti
in Albi ed Elenchi, che devono comunicare l'indirizzo di posta elettronica
certificata ai rispettivi Ordini o Collegi entro il 29.11.2009.
In sede di conversione, è stata anche prevista la possibilità
di sostituire la PEC con un indirizzo di posta elettronica basato
su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione
delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse.
Tutto ciò si affianca a quanto deliberato da COI-AIOG che, si
ripete, prevede l'adozione di una casella PEC che potrà, quindi,
essere utilizzata anche per assolvere a quest'obbligo di legge.
Si ricorda, infine, che
poiché il messaggio inviato tramite PEC (o tecnologia equivalente)
si considera ricevuto dal destinatario nel momento in cui lo stesso è
messo a disposizione dal gestore nella casella di posta, a prescindere
dalla conferma di avvenuta ricezione, sarà necessario porre
maggiore attenzione ai messaggi ricevuti.
Infatti, considerata la validità legale degli stessi, è
dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario
che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla
natura del documento inviato.
Segreteria Nazionale COI-AIOG
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